Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli nei confronti dell’onorevole Cécile Kashetu Kyenge, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo, con ordinanza-ricorso notificata (insieme all’ordinanza di ammissibilità del conflitto di attribuzione, ord. cost. n. 139 del 2016) al Senato della Repubblica il 27 giugno 2016, depositata (insieme all’ordinanza cost. n. 139 del 2016) in cancelleria il 28 giugno 2016 ed iscritta al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di merito, la Corte costituzionale ha disposto: a) l’immediata comunicazione, a cura della cancelleria della stessa Corte, della (presente) ordinanza al Tribunale ordinario di Bergamo; b) la notificazione, a cura del ricorrente, del ricorso, dell’ordinanza n. 139 del 2016 di ammissibilità del conflitto nonché della (presente) ordinanza, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria della stessa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, co. 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Consulta ha ritenuto – contrariamente a quanto sostenuto dal Senato della Repubblica – che la notificazione in discussione fosse nulla e non già inesistente, in quanto attuata con modalità non totalmente avulse dal modello legale contemplato dall’ordinamento, con conseguente sanabilità del vizio. Infatti, la polizia giudiziaria, che ha effettuato la presente notificazione, è da ritenersi soggetto qualificato e dotato in base alla legge – in particolare, la legge processuale penale (artt. 148 e 151 c.p.p.) – della possibilità giuridica di compiere l’attività di notificazione. Come ha osservato la Corte, nel caso di specie la notificazione ha avuto esito positivo, tanto che il Senato della Repubblica, nella seduta del 28 luglio 2016, ha approvato le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio, poi in effetti avvenuta. Peraltro, la Consulta ha rilevato come la peculiarità e la novità della questione processuale in esame hanno fatto sì che la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica sia stata effettuata al solo fine di eccepire l’asserita inesistenza della notificazione, senza affrontare il merito del conflitto. A fronte di ciò e al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio, la Corte ha stabilito che fosse, dunque, opportuno disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto. A.C.