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Connessione teleologica e «naturalità» del giudice

Paolo Troisi

Archivio Penale pp. 167-188
DOI 10.12871/978883318021210 | @ Pisa University Press 2018
Ricevuto: 16 March 2018 | Accettato: 06 April 2018 | Pubblicato: 11 April 2018


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Riassunto

L’interpretazione in senso oggettivo del nesso teleologico, eletto dall’art. 12, lett. c), c.p.p. a criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, non viola il principio del «giudice naturale», sancito dall’art. 25 Cost. La sussistenza di un effettivo legame finalistico, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 61, n. 2, c.p. e produttivo di effetti penali sostanziali, tra reati commessi da soggetti diversi giustifica, in un giudizio di bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, il sacrificio del collegamento territoriale tra il giudice ed i reati (meno gravi o successivi al primo) ascritti solo ad alcuni imputati.

 

The objective interpretation of the teleological link, considered by the art. 12, lett. c), c.p.p. as an original and independent jurisdiction criterion, doesn’t violate the principle of the “natural judge”, enshrined in art. 25 of the Constitution. The existence of an effective finalist link, provided by art. 61, n. 2, c.p. and productive of substantial criminal effects, that connects  crimes committed by different subjects, justifies, in a balanced judgment among constitutional values, the sacrifice of the territorial link between the judge and the crimes (less serious or subsequent to the first) attributed to only some defendants.


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