Pubblicato in: Dal Parlamento

DDL 1460-Ratifica ed esecuzione della Conv. relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE e delega al Governo per la sua attuazione

Il disegno di legge in titolo (AC 1460), attualmente all'esame della Commissione esteri della Camera dei deputati, reca la ratifica della Convenzione di Bruxelles sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Tale trattato risulta attualmente ratificato da 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda. La Convenzione risulta già in vigore nei rapporti reciproci tra gli Stati che hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica, con date che variano in funzione dei tempi del deposito medesimo. Il testo della Convenzione si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli. La prima parte, relativa al Titolo I, reca principalmente indicazioni per uniformare le procedure e le formalità con cui devono svolgersi le rogatorie. Il Titolo II, che comprende gli articoli dall'8 al 16, regolamenta le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. Il Titolo III (articoli dal 17 al 22) è interamente dedicato al tema dell'intercettazione delle telecomunicazioni. Il Titolo IV, che si compone del solo articolo 23, tratta il tema della protezione dei dati personali. Nel Titolo V (articoli dal 24 al 30) sono contenute le disposizioni finali.
Passando al merito della proposta di legge, l'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
L'articolo 3 delega il Governo ad emanare - entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge - uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi. In particolare, in base alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU. Più nel dettaglio, i decreti legislativi dovranno: • garantire l'assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (lettera c), in attuazione dell'art. 3 della Convenzione; • disciplinare la procedura per l'esecuzione delle rogatorie (di cui agli articoli da 1 a 7 della Convenzione); • prevedere la possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca; • consentire di poter utilizzare le informazioni trasmesse spontaneamente dalle autorità straniere; • prevedere l'irrevocabilità del consenso prestato nell'ambito della procedura di cooperazione (lettera d); • disciplinare la restituzione delle cose pertinenti il reato, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione; • disciplinare la procedura per il trasferimento, a fini investigativi, di persone detenute, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione; • disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante videoconferenza in attuazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione; • prevedere la possibilità per PM e polizia giudiziaria di ritardare provvedimenti di competenza, in indagini relative a delitti per i quali è consentita l'estradizione, al fine di poter procedere alla cattura dei responsabili (lettera e); • disciplinare i gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati UE (lettera f), in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione; • disciplinare le intercettazioni in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione. Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. L'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.