Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Corte cost., n. 2 del 2026

Anna Maria Capitta

Corte cost.

Con la sentenza n. 2 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 578, co. 1, c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 27, co. 2, Cost., dalla Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale, nella parte in cui tale disposizione «stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, co. 1, c.p.p., sollevate:
a) in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 2, C.E.D.U., nonché in riferimento agli artt. 117, co. 1, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4, Direttiva U.E. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2016, e all’art. 48 C.D.F.U.E., dalla Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale, nella parte in cui tale disposizione «stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»;
b) in via subordinata, in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6, § 2, C.E.D.U., nonché in riferimento agli artt. 117, co. 1, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4, Direttiva U.E. 2016/343, e all’art. 48 C.D.F.U.E., dalla Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale, «per come interpretato dal “diritto vivente” rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 35490/09 imp. Tettamanti e n. 36208/2024, Calpitano c/ Moscuzza, nella parte in cui si afferma che “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”».
La Consulta ha ritenuto inammissibile, per carenza di motivazione, la questione concernente l’asserita violazione dell’art. 27, co. 2, Cost., in quanto la Corte rimettente non avrebbe addotto alcuna specifica argomentazione per riferire alla presunzione di innocenza dettata nel parametro costituzionale il principio convenzionale che tutela chi sia stato assolto nella vicenda penale da affermazioni che, non di meno, gli attribuiscano surrettiziamente una responsabilità rispetto allo stesso reato.
Il Giudice delle leggi ha esaminato, nel merito, dapprima le questioni prospettate in via principale che investono la diversità degli esiti decisori sugli effetti civili correlati, in un caso, alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in base all’art. 578, co. 1, c.p.p., e, nell’altro, alla declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, in base all’art. 578, co. 1-bis, c.p.p.
Ad avviso della Corte, tali questioni poste dalle ordinanze di rimessione, circa la irragionevolezza della disposizione di cui all’art. 578, co. 1, c.p.p. a confronto del sopravvenuto art. 578, co. 1-bis, c.p.p., in relazione all’esigenza di tutela del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nel diritto dell’Unione europea, non sono fondate.
La Consulta ha infatti ritenuto che non sussistano ragioni per modificare il proprio indirizzo già espresso nella sentenza n. 182 del 2021, secondo cui l’art. 578, co. 1, c.p.p. è costituzionalmente compatibile con il cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (non importa se in rito o nel merito) non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole.
Anzitutto, la Corte non ha ravvisato una irragionevolezza sopravvenuta del co. 1 dell’art. 578 c.p.p., desumibile dal dato che il legislatore, nell’introdurre il co. 1-bis del medesimo art. 578, abbia differenziato il trattamento giuridico di situazioni analoghe, comparate sotto il profilo, che rileva nel caso di specie, del c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza. Secondo la Corte, infatti, gli istituti della prescrizione e dell’improcedibilità non sono omogenei dal punto di vista della natura e degli effetti sul potere decisorio del giudice penale. La situazione regolata dalla disposizione censurata è connotata dalla prescrizione del reato, la quale costituisce un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, mentre l’improcedibilità agli effetti dell’art. 344-bis c.p.p. incide sul versante processuale dell’azione penale. Inoltre, il differente trattamento circa la competenza in ordine alla pronuncia sull’impugnazione ai soli effetti civili, che nel caso del reato prescritto resta al giudice penale in forza della disposizione censurata, neppure determina una sperequazione nella posizione dell’imputato assolto rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: «sia il giudice penale dell’impugnazione, ove tuttora operi il co. 1 dell’art. 578 c.p.p., sia il giudice civile della prosecuzione, ove si applichi il co. 1-bis, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale» (v. Considerato in diritto, § 9.3.). Pertanto – ad avviso della Corte – non sussiste violazione del diritto alla presunzione d’innocenza per come declinato in sede convenzionale e unionale dall’art. 6, § 2, C.E.D.U. e dall’art. 48 C.D.F.U.E.
Con particolare riferimento, poi, ai parametri interposti di fonte convenzionale e unionale, la Consulta ha ricordato come nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si sia precisato che, ai fini della garanzia del c.d. secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, § 2, C.E.D.U., non ha alcun rilievo, né ai fini del giudizio per il risarcimento del danno da reato, né ai fini degli altri processi extra-penali, distinguere tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, e che la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto (Corte EDU, Grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito). In questa prospettiva – ha sottolineato la Corte – è dunque priva di attitudine lesiva del secondo aspetto del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza la previsione che l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il risarcimento del danno in favore della parte civile avvenga, in caso di prescrizione del reato, da parte del medesimo giudice penale o del giudice civile, essendo invece indispensabile che anche nel primo caso quell’accertamento non ingeneri il dubbio in ordine alla colpevolezza dell’imputato. In definitiva, secondo la Consulta, la C.E.D.U. non impedisce che un’autorità giudiziaria – se del caso, secondo il diritto interno, lo stesso giudice penale – possa pronunciarsi sulla azione risarcitoria dopo che l’imputato sia stato prosciolto.
Nel procedere all’esame delle questioni subordinate, la Corte costituzionale ha chiarito che la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 (Cass., Sez. un., 27 settembre 2024, ud. 28 marzo 2024, n. 36208, Calpitano c/ Moscuzza) non ha inciso sui termini salienti delle censure delibate nel precedente della medesima Corte (sent. cost. n. 182 del 2021) in relazione ai parametri interposti, convenzionali e unionali.
Come ha specificato il Giudice delle leggi, le Sezioni unite del 2024 hanno diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente decisione del 2009 (Cass., Sez. un., 15 settembre 2009, ud. 28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti) e dalla sentenza n. 182 del 2021. I primi riguardano il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell’impugnazione penale sulla responsabilità penale dell’imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Viceversa, la decisione costituzionale del 2021 ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell’impugnazione penale si sia ormai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato avendo accertato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tal fine, la responsabilità penale, risultando altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza. Non di meno – ha osservato la Corte – la sentenza delle Sezioni unite del 2024 ha evidenziato che l’art. 578, co. 1, c.p.p. non può interpretarsi nel senso che il giudice penale dell’impugnazione, in nome del secondo aspetto della presunzione di innocenza, debba incoerentemente fermarsi a prendere atto dell’estinzione del reato, essendogli, piuttosto, imposto di valutare sempre, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato. Il giudizio delle Sezioni unite del 2024 attiene, perciò, al rapporto di priorità tra assoluzione ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione, giustificato proprio dalla presunzione di innocenza, e anzi dal suo aspetto primario. Tra le garanzie dell’imputato rientra, infatti, l’adozione della regola di giudizio di cui all’art. 530, co. 2, c.p.p.
Questa, dunque, la ricostruzione della Consulta: la sentenza delle Sezioni unite penali del 2024 ha confermato l’orientamento segnato dal proprio precedente del 2009, a sua volta posto a fondamento del giudizio di conformità a Costituzione del diritto vivente inerente all’art. 578, co. 1, c.p.p. espresso nella decisione n. 182 del 2021. Pertanto, deve escludersi che il diritto vivente costituito dalla pronuncia del 2024 si ponga in contrasto con i medesimi parametri convenzionali ed eurounitari, in relazione ai quali la Corte costituzionale aveva già ritenuto non fondata la questione concernente l’art. 578, co. 1, c.p.p.
Infine, la Corte ha rimarcato come, rispetto alla regola generale di cui all’art. 538 c.p.p., che àncora la decisione sulle questioni civili alla sola sentenza di condanna dell’imputato, il co. 1 dell’art. 578 c.p.p. delinei un’eccezione, atteso che al proscioglimento dall’accusa penale per prescrizione o amnistia si può unire la condanna al risarcimento del danno. La stessa sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 2024 ha ribadito che il giudice penale dell’impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, co. 2, c.p.p. e, quindi, caducare le statuizioni civili. Altrimenti, il giudice dell’impugnazione, in forza dell’art. 578, co. 1, c.p.p., dichiara estinto il reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull’esistenza del fatto di reato. Poi, nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. In tal senso – ha concluso la Corte – non è imputabile all’art. 578, co. 1, c.p.p., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall’art. 6, § 2, C.E.D.U., restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto.
Pertanto, la Consulta ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, co. 1, c.p.p. sollevate in via subordinata dalla Corte d’appello di Lecce.