Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Decisione sulla confisca nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Corte cost., n. 49 del 2026

Anna Maria Capitta

Corte cost.

Con la sentenza n. 49 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis c.p.p., sollevate – in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6, § 2, C.E.D.U., nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4, Direttiva U.E. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2016, e all’art. 48 C.D.F.U.E. – dalla Corte d’appello di Lecce, nella parte in cui tale disposizione, secondo il “diritto vivente” (Cass., Sez. un., 30 aprile 2020, n. 13539, Perroni), prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, co. 2, t.u. edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, co. 1, lett. c), t.u. edilizia, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
La Consulta ha rilevato che, sulla base della costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, di cui è primaria espressione la sentenza delle Sezioni unite penali n. 13539 del 2020, indicata dalla Corte rimettente quale diritto vivente, la confisca urbanistica, di cui all’art. 44, co. 2, t.u. edilizia, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., il quale, a sua volta, fa riferimento alla confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge, nonché alla confisca prevista dall’art. 322-ter c.p. Tale confisca urbanistica «può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati» (Considerato in diritto, § 7.4.).
Ciò premesso, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate con riferimento all’art. 578-bis c.p.p.
Secondo la Consulta, la norma censurata non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, come declinato nel sistema convenzionale dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea.
In linea con la sentenza costituzionale n. 2 del 2026, la Corte ha infatti sottolineato che la decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, § 2, C.E.D.U., giacché tale decisione non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.
«[I]mputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l’opinione che la stessa è colpevole in base alla norma che disciplina l’accertamento di colpevolezza, il che lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente» (sent. cost. n. 2 del 2026). Ad avviso della Corte, la responsabilità oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p. deve invece intendersi come mera ascrizione della misura ablativa a chi pure è stato prosciolto dall’imputazione penale (v. Considerato in diritto, § 10). La Consulta ha inoltre rammentato che, al fine di applicare l’art. 578-bis c.p.p., il giudice di appello o la Corte di cassazione non possono adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.
Infine, la Corte ha precisato che il diritto dell’Unione europea (art. 15, § 1 e 2, lett. d, Direttiva U.E. 2024/1260) non solo consente, ma in alcuni casi impone al giudice penale che pronuncia sentenza di prescrizione di procedere a un compiuto accertamento sull’origine criminosa del bene al fine della sua (doverosa) confisca, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato.