Il decreto-legge in titolo, in corso d'esame parlamentare per la conversione in legge, si compone di 43 articoli.
Al di là delle misure strettamente connesse alle finalità indicate nel titolo del provvedimento, il decreto reca anche interventi in materia di "giustizia". Si segnala, a tal proposito, in primo luogo l’articolo 33 che contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l’ufficio del processo, effettuate nell’ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.
In particolare l'articolo:
- dispone che per i soggetti che vengono assunti presso l’ufficio del processo durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, il periodo lavorativo svolto dopo l’assunzione si cumula con il periodo di tirocinio effettivamente svolto ai fini del raggiungimento dei 18 mesi di durata del tirocinio stesso in modo da consentire che il titolo sia riconosciuto valido per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario (comma 1);
- introduce l’incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell’attività di addetto all’ufficio del processo, imponendo la sospensione dall’esercizio della professione per l’intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell’ordine (comma 2, lettera a);
- detta norme di semplificazione della procedura di assunzione degli addetti all’ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso e, per il distretto di Trento, la facoltà, per la commissione esaminatrice, di ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta, dei posti messi a concorso, in deroga al bando (comma 2, lettera b).
In secondo luogo di indubbio rilievo sono le previsioni di cui all'articolo 34 il quale apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO». Al riguardo il decreto legge:
- innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all’incarico di procuratore europeo delegato (PED) (comma 1, lett. a), n.1);
- introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, specificando che in tal caso le candidature possono essere presentate dai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità (comma 1, lett. a), n.1));
- apporta numerose modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, riguardanti tra l’altro la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED, la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell’incarico (comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4; lett. b), nn. 1 e 2; lett. e));
- specifica che, la riassegnazione del PED alla sede di provenienza, una volta cessato l’incarico, non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte (lett. b), n. 3);
- interviene sul regime contributivo dei procuratori europei delegati (comma 1, lett. c);
- dedica specifiche disposizioni agli obblighi di comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti adottati dal CSM (cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e trasferimento di ufficio) modificando altresì la disciplina affinché il Procuratore stesso possa esprimere il consenso prima che il procedimento disciplinare nei confronti del PED sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo (comma 1, lett. f) e g));
- modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all’esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione (comma 2).
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