Il decreto-legge n. 137 del 2024 reca misure volte a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all’assistenza sanitaria.
Viene in primo luogo, attraverso modifiche all’articolo 635 del codice penale, sanzionata in maniera più grave la condotta di danneggiamento nell’ipotesi in cui questa sia posta in essere all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto di cui all’articolo 583-quater del codice penale (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).
Il decreto-legge reca poi modifiche agli articoli 380 e 382-bis, del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita: da un lato, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture e, dall'altro introducendo l’applicabilità dell’arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, in danno ai soggetti ivi operanti e alle cose ivi esistenti.
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