Lo scorso 3 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. Il provvedimento è stato trasmesso al Parlamento per la conversione in legge.
Il provvedimento d'urgenza, nell’ambito di una ampia serie di misure in materia di immigrazione e di sicurezza, prevede la possibilità da parte del Governo di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. Fra le altre misure, è introdotta una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. La disciplina previgente l’entrata in vigore del decreto legge prevedeva, per i casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, l’applicazione della sanzione penale di cui all’articolo 1102 del codice della navigazione (reclusione fino a 2 anni), fissando l’importo della multa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. Il decreto-legge sostituisce l’illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria. L’importo della sanzione resta immutato: da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato. Al pagamento della sanzione amministrativa è tenuto il comandante della nave mentre armatore e proprietario del mezzo, come previsto dalla disciplina della solidarietà di cui all’art. 6 della legge n. 689 del 1981, dovranno procedere al pagamento solo se non vi provvede il comandante (potendosi poi rivalere nei confronti dell’autore della violazione). Oltre alla sanzione pecuniaria, si prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con i relativi oneri di spesa, all’armatore o, in assenza di questi, al comandante o a un altro soggetto obbligato in solido, tenuti a farne cessare la navigazione. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della nave. Il decreto-legge introduce, poi, una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l’armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione.
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