Il decreto-legge in titolo, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge, disciplina all'articolo 8 le sanzioni per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell’assegno di inclusione e dello strumento di attivazione.
In particolare è prevista una fattispecie di reato - espressamente sussidiaria rispetto a delitti più gravi della stessa specie - in base alla quale è punita con la pena della reclusione da 2 a 6 anni la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell’assegno di inclusione (di cui all’art. 3 del decreto legge) o dello strumento di attivazione (di cui all’art. 12 del decreto legge), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
Ancora, l’omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Si prevede, poi, l’immediata decadenza dal beneficio con l’obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di:
• condanna definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2;
• condanna definitiva per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene di cui all’art. 20-bis, comma 1, numeri da 1 a 3 c.p.;
• applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria.
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