La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come introdotto dall’art. 1, co. 1, dl. 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 11 agosto 2014, n. 117, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, co. 1, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui tale disposizione non prevede gli internati tra i soggetti legittimati a proporre la relativa istanza ed, altresì, nella parte in cui non prevede, nel caso di accertata violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, la riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva e/o il ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio. Secondo la Consulta, la prima questione di legittimità costituzionale proposta non è fondata, perché l’erroneo presupposto interpretativo su cui è basata ha distolto il rimettente dal suo dovere di interpretare le norme in senso costituzionalmente conforme. Inoltre, il Giudice delle leggi ha affermato che i rimedi previsti dall’art. 35-ter ord. penit. a favore anche dell’internato hanno natura effettiva e, di conseguenza, ha ritenuto non fondata anche la seconda questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter ord. penit. censurato, nella parte in cui non offrirebbe all’internato un rimedio utile a fronte del danno patito, data l’erroneità del duplice presupposto interpretativo postulato dal rimettente. A.C.