Digital Evidence Seizures in Criminal Proceedings: Ensuring Effective Judicial Oversight in EU and Italian Law
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Ricevuto: 02 February 2026
| Accettato: 13 February 2026
| Pubblicato: 18 February 2026
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Riassunto
Digitisation has reshaped criminal investigations, heightening the tension between investigative efficiency and fundamental rights. This paper outlines the EU framework for acquiring digital evidence, emphasising proportionality and purpose limitation as key safeguards. It analyses the 2024 CJEU judgment in Case C‑548/21, which treats access to mobile devices as highly intrusive and subject to prior independent authorisation. The study then considers its impact on Italian legal system, examining Supreme Court case law declaring the nullity of unauthorised digital seizures while allowing urgent access under ex post judicial review. It argues that nullity should be grounded in the public prosecutor’s functional incompetence and highlights the need to strengthen the judge’s role in preliminary investigations to ensure EU-compliant rights protection.
Il sequestro di prove digitali nei procedimenti penali: garanzie per un controllo giurisdizionale effettivo nel diritto UE e nel diritto italiano
La digitalizzazione ha profondamente alterato il profilo delle indagini penali, accentuando la tensione tra efficienza investigativa e tutela dei diritti fondamentali. Il presente contributo ricostruisce il quadro normativo vigente nell’UE in materia di acquisizione delle prove digitali, mettendo in luce il ruolo centrale dei principi di proporzionalità e di limitazione dello scopo quali presidi di garanzia essenziale. Muovendo dall’analisi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2024 (C-548/21), che qualifica l’accesso ai dispositivi mobili (anche in forma tentata) come misura altamente invasiva e, pertanto, subordinata a una preventiva autorizzazione da parte di un’autorità indipendente, lo studio ne indaga le ricadute sull’ordinamento italiano. Si esamina quindi la giurisprudenza con cui la Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dei sequestri digitali non autorizzati, pur ammettendo che un accesso urgente sia subordinato a un controllo giurisdizionale successivo. L’A. sostiene che la nullità dovrebbe essere ricondotta alla figura dell’incompetenza funzionale del pubblico ministero, evidenziando la necessità di rafforzare il ruolo del g.i.p. quale garante effettivo dei diritti dell’indagato, in una prospettiva di piena conformità al diritto UE.
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