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Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale: la legge n. 178 del 2021 di conversione in legge del decreto legge (GU 29.11.2021)

Il decreto legge n. 132 del 2021, convertito nella legge n. 178 del 2021, reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
Fra le disposizioni in materia di "giustizia" si segnala in particolare, l’articolo 1 che modifica l’art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida del giudice. L’intervento normativo è determinato dall’esigenza di dare urgente seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Nel corso dell’esame in sede di conversione il Parlamento è stata inserita una disposizione che sanziona con l’inutilizzabilità l’acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge ed è stata introdotta una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, che prevede che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l’accertamento dei gravi o specifici reati. Un’ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere “specifiche”.