Con la sentenza n. 188 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co. 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti “ostativi”, elencati nella disposizione censurata, il reato di cui all’art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione), ove per lo stesso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012.