Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Divieto di sospensione della esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato – Corte cost., n. 238 del 2021

Anna Maria Capitta

Con la sentenza n. 238 del 2021, depositata il 7 dicembre 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 27, co. 3, Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, nella parte in cui tale disposizione stabilisce che la sospensione dell’esecuzione di cui al co. 5 della medesima norma non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., con riferimento al delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato, di cui all’art. 291-ter, co. 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
Secondo il rimettente, la norma censurata si fonderebbe su una irragionevole presunzione aprioristica di pericolosità, che colpirebbe anche chi abbia commesso un reato di modesta gravità e abbia riportato condanna a una pena detentiva breve. La disposizione in parola violerebbe anche l’art. 27, co. 3, Cost., poiché sarebbe irragionevole applicare la modalità esecutiva carceraria a prescindere da ogni valutazione in concreto del percorso di emenda intrapreso.
La Consulta ha escluso la denunciata manifesta irragionevolezza del trattamento stabilito, quanto alla esclusione dalla possibilità di sospensione dell’ordine di esecuzione, per chi commette delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Infatti, l’art. 291-ter, d.P.R. n. 43 del 1973 tratta in modo ragionevolmente differenziato la condotta di chi commette i fatti previsti dall’art. 291-bis adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, che il co. 1 delinea come aggravante comune, e le condotte contemplate nel co. 2, le quali costituiscono circostanze aggravanti ad effetto speciale. Inoltre, come precisa la sentenza in esame, la ricomprensione dell’art. 291-ter tra i reati della c.d. “seconda fascia” dell’art. 4-bis ord. penit. risulta coerente con il particolare rigore sanzionatorio che l’ordinamento italiano riserva al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nell’ambito dei reati doganali, allo scopo di garantire un più efficace contrasto a tale fenomeno delittuoso, ritenuto particolarmente allarmante.
Sulla linea di quanto statuito nelle pronunce n. 216 del 2019 e n. 67 del 2020, la Corte ha ritenuto di non ravvisare alcun aprioristico automatismo legislativo, in quanto con il censurato co. 9, lett. a), dell’art. 656 c.p.p., che si riferisce ai reati di cui all’art. 4-bis ord. penit., e perciò anche all’art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, il legislatore, in ragione della particolare pericolosità che denota l’autore del delitto di contrabbando aggravato, ha inteso – indipendentemente dalla gravità della condotta posta in essere e dall’entità della pena irrogata – negare in via generale al condannato il beneficio della sospensione dell’ordine di carcerazione. Seguendo le direttrici indicate nella sentenza costituzionale n. 41 del 2018, il Giudice delle leggi ha altresì osservato come la ragionevolezza del divieto di sospensione dell’esecuzione della condanna detentiva per i delitti elencati dall’art. 4-bis ord. penit. stia già nella considerazione che, riguardo ad essi, l’accesso alla misura alternativa è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale.
Quanto alla dedotta violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena sancito dall’art. 27, co. 3, Cost., la Corte ha rilevato che la disciplina censurata non esclude la valutazione individualizzata del condannato. Essa resta infatti demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame della istanza di concessione dei benefici.
La Consulta, infine, non ha mancato di segnalare al legislatore la possibilità di modulare diversamente le cause di esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive e ha osservato come, in questa prospettiva, sembra porsi l’art. 1, co. 17, L. 27 settembre 2021, n. 134. La recente legge delega, sia pur su un piano diverso da quello strettamente penitenziario, detta, infatti, all’art. 1, co. 17, principi e criteri direttivi per una revisione organica della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi che consenta l’applicabilità di tali sanzioni nel giudizio di cognizione, con l’innalzamento del limite della pena detentiva sostituibile.