Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Divieto di una seconda concessione della messa alla prova – Corte cost., n. 30 del 2026

Anna Maria Capitta

Corte cost.

Con la sentenza n. 30 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, co. 4, c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2 e 3, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 2, C.E.D.U., dal Tribunale di Firenze.
In via principale, il rimettente ha censurato tale disposizione «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento», in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2 e 3, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 2, C.E.D.U.
In subordine, il Tribunale ha dubitato della legittimità costituzionale della medesima previsione «nella parte in cui esclude che possa essere concessa un’ulteriore volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova», prospettando, in particolare, la violazione degli artt. 3 e 27, co. 3, Cost.
La Consulta ha rilevato che il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova non si riconnette a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza. Dunque, la previsione censurata non infrange la presunzione di innocenza. Il divieto in questione è invece espressivo della scelta discrezionale del legislatore volta a delimitare l’àmbito applicativo di un istituto dotato di spiccata specialità. In particolare, secondo la Corte, la circostanza che la persona si sia già avvalsa una volta della messa alla prova preclude una sua seconda attivazione non in ragione di un giudizio di colpevolezza per il fatto rispetto al quale il procedimento era stato sospeso, ma semplicemente in quanto l’esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito e per il cui accertamento torneranno, a questo punto, ad applicarsi le regole processuali ordinarie.
La scelta di stabilire la preclusione oggetto di censura – osserva la Consulta – è riconducibile all’ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore nella modulazione degli istituti di diritto punitivo “non carcerario”, nel rispetto dell’art. 3 Cost. e di quel finalismo rieducativo che permea l’intero sistema sanzionatorio penale e non può non plasmare la stessa conformazione della messa alla prova (v. sent. cost. n. 231 del 2018).
Ad avviso della Corte, non sussiste la denunciata lesione del principio di eguaglianza né sono fondate le censure di irragionevolezza «formulate anche in via gradata e indissolubilmente connesse con quelle di violazione del finalismo rieducativo della pena» (Considerato in diritto, § 12). La sentenza costituzionale n. 174 del 2022, che in questa pronuncia viene richiamata, ha riconosciuto all’imputato la possibilità di chiedere e ottenere una seconda volta la messa alla prova in caso di reati connessi contestati in diversi procedimenti. Tuttavia, secondo il Giudice delle leggi, al di fuori dell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. b), c.p.p. e, comunque, in linea generale, il congegno preclusivo in questione corrisponde a scelte legislative non manifestamente irragionevoli, confermate anche alla stregua della funzione spiccatamente premiale della messa alla prova. Inoltre, dal finalismo rieducativo non si può desumere un vincolo costituzionale che imponga di estendere l’accesso al procedimento in esame e ai suoi benefici. Come ha precisato la Consulta, la stessa ratio ispiratrice dell’istituto ne giustifica una limitazione nell’accesso, a salvaguardia della sua autentica vocazione risocializzante.
L’individuazione di un limite alla fruizione della messa alla prova – ha concluso la Corte – è parte integrante del bilanciamento tra i contrapposti interessi costituzionali in gioco attuato dal legislatore ed è funzionale all’obiettivo di garantirne la complessiva compatibilità costituzionale.