Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, introduce una serie di misure relative alla situazione carceraria. In primo luogo il provvedimento prevede rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’articolo 3 della CEDU: il magistrato di sorveglianza, oltre a dovere, su istanza del detenuto, a “compensare” il detenuto con l’abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione, è tenuto a liquidare al richiedente una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in “condizioni inumane e degradanti.
Il decreto-legge, poi, modificando l’articolo 68 dell’ordinamento penitenziario, riconosce ai magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza la possibilità di essere affiancati, con compiti “meramente ausiliari”, da assistenti volontari, che svolgono l’attività a titolo gratuito. Sempre con riguardo al giudizio di sorveglianza si prevede che, se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data dell’udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia.
Il provvedimento incide inoltre sulle modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, rivedendo la procedura da seguire quando la misura della custodia cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il decreto-legge estende inoltre l’applicazione delle disposizioni sull’esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni anche a coloro che, pur maggiorenni, non abbiano ancora compiuto 25 anni.
Particolarmente significative sono, infine, le modifiche all’articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, volte a limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere: il provvedimento oltre ad estendere anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, introduce anche il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
Il disegno di legge di conversione è stato presentato alla Camera dei deputati, dove è attualmente in corso di esame in Commissione giustizia. Quest'ultima, per l'istruttoria legislativa, ha disposto un breve ciclo di audizioni in ufficio di presidenza.
Contenuti correlati
- L. 23 maggio 2013, n. 57 (conversione in legge del D.L. 25 marzo 2013 n. 24 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria - Norme per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (GU 25.05.2013)
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilià di incarichi presso le pubbliche amministrazioni - Attuazione legge anticorruzione (GU 19.04.2013)
- D. Min. 3 aprile 2013, n. 48 - Modifiche al Regolamento in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo penale (GU 9.05.2013)
- D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU 28.03.2013)