Pubblicato in: Dal Parlamento

D.L. 31 marzo 2014, n. 52, coord. con la L. di conv. 30 maggio 2014, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" (GU 31 maggio 2014)



Lo scorso mercoledì 28 maggio, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato,di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Nel merito, soffermandosi sulle misure di carattere penale, il provvedimento prevede in primo luogo la proroga dal 1 aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per il definitivo superamento degli OPG e della conseguente entrata in funzione delle REMS. Il testo come modificato in sede di conversione, reca poi  l'applicazione, in via ordinaria, di una misura di sicurezza - anche provvisoria - diversa dal ricovero in OPG o in una casa di cura e di custodia (sezioni costituite all’interno degli stessi OPG). Il ricovero in OPG è disposto solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulta che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente. Infine il provvedimento oltre a prevedere l’impossibilità di disporre la custodia cautelare provvisoria in OPG dell'infermo e seminfermo di mente ex art. 312 e 313 c.p.p., interviene sulla disciplina relativa all'accertamento della pericolosità sociale che giustifica il ricovero in OPG. Tale accertamento va effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali; non si può, inoltre, basare la pericolosità sociale sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali.