Pubblicato in: Dal Parlamento

D.lgs. 15.09.2016, n. 184- Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del MAE (G.U. 3.10.2016)

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Il decreto legislativo in titolo, che si compone di cinque articoli, è volto a dare attuazione alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della
privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con
terzi e con le autorità consolari. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento: l'attuazione della direttiva 2013/48/UE.
L'articolo 2 novella l'art. 364 del codice di procedura penale, in tema di nomina e
assistenza di un difensore, per estendere anche alla individuazione di persone svolta
dal PM (e disciplinata dall'art. 361 c.p.p.), le garanzie difensionali già previste in caso di
interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle
indagini.L'articolo 3 modifica l'art. 29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., recante la
disciplina degli elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio, così da prevedere espressamente
la reperibilità, secondo turni curati dai competenti consigli dell'ordine degli avvocati,
di difensori che tutelino detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di un mandato di
arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la
tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.
Il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 9 e 12 della legge n. 69
del 2005, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri.
Più nel dettaglio, la disposizione introduce un ulteriore comma 5-bis all'articolo 9, il quale
pone a carico dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria l'obbligo di informare la
persona della quale è richiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore
nello Stato di emissione. Il presidente della Corte d'appello, ricevuta notizia della nomina
ovvero della volontà dell'interessato di nominare un difensore nello Stato di emissione, ne
dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso (lettera a). La disposizione, inoltre,
introduce il richiamo alla nuova disposizione nell'articolo 12, relativo agli adempimenti
conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (lettera b). L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.