Il decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 91 (vedi infra)
dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 introduce e disciplina una apposita procedura per la
liquidazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di
intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.
L'articolo 1 introduce nel TU in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) il nuovo articolo
168-bis in materia di liquidazione delle spese di intercettazione.La nuova disposizione prevede che le spese relative alle prestazioni -obbligatorie - a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano liquidata con decreto di pagamento del PM che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1).
Nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168 (comma 2).L'ultimo comma del nuovo articolo 168-bis stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, ex art. 170.
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