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D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120- Liquidazione delle spese per intercettazioni (GU 26.10.2018)

Il decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 91 (vedi infra)
dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 introduce e disciplina una apposita procedura per la
liquidazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di
intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.
L'articolo 1 introduce nel TU in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) il nuovo articolo
168-bis in materia di liquidazione delle spese di intercettazione.La nuova disposizione prevede che le spese relative alle prestazioni -obbligatorie - a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano liquidata con decreto di pagamento del PM che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1).
Nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168 (comma 2).L'ultimo comma del nuovo articolo 168-bis stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, ex art. 170.