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D.lgs 21 giugno 2016, n. 125 Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione (GU 12.7.2016)

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Il decreto legislativo attua nel nostro
ordinamento la Direttiva 2014/62/UE:
modificando il codice penale, per punire anche le condotte di fabbricazione indebita di
monete da parte di soggetti autorizzati;
estendendo ai più gravi delitti di falsità in monete, commessi anche attraverso
associazioni a delinquere, l'applicazione degli istituti della confisca obbligatoria, della
confisca per equivalente e della confisca allargata;
inserendo tali gravi delitti tra quelli per i quali può essere limitato l'accesso ai benefici
penitenziari, possono essere effettuate dalla polizia operazioni sotto copertura e
possono essere applicate agli indiziati misure di prevenzione, personali e patrimoniali. Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, modifica gli articoli
453 e 461 del codice penale e inserisce il nuovo articolo 466-bis (con il quale è disciplinata la
confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, in caso di condanna o
patteggiamento per una serie di delitti di falsificazione.Il comma 2 modifica l'art. 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, relativo alla perizia nummaria.Il comma 3 interviene sul c.d. decreto Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306
del 1992) per estendere l'applicabilità dell'istituto della confisca allargata (o per
sproporzione), prevista dall'art. 12-sexies, anche al delitto di associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di alcuni delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito
e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 460 e 461 c.p.).Il comma 4 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire il
reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti delitti di falsità
in monete tra quelli per i quali l'accesso dei condannati ai benefici penitenziari è
subordinato alla verifica dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva (art. 4-bis, comma 1-ter). L'articolo 2 contiene poi la
disciplina transitoria. Il comma 5 consente agli ufficiali di polizia giudiziaria e alla direzione investigativa
antimafia di svolgere operazioni sotto copertura, al fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo previsti
dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale. A tal fine viene modificato l'art. 9
della legge n. 146 del 2006.
Il comma 6 modifica il Codice antimafia per inserire gli indiziati dei reati di falsità in
monete previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale tra i soggetti ai
quali possono essere applicate le misure di prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali
(art. 4, comma 1, D.lgs. n. 159 del 2011).