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Dlgs. 23 giugno 2016, n. 129 -Disposizioni integrative e correttive del dlgs 4 marzo 2014 n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 14.07.2016)

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Il decreto legislativo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32.
Il provvedimento persegue due finalità:
 dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori;
 alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.Passando al merito l'articolo 1 aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32) un ulteriore comma all'articolo 146 c.p.p. al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. La nuova disposizione prevede che quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente possa richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento o conferimento dell'incarico (di cui ai commi precedenti dell'articolo 146 c.p.p.). L'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-bis e 67-bis) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.