Il decreto legislativo n. 24– di attuazione della delega conferita dagli artt.1 e 5 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) – recepisce la direttiva 2011/36/UE (compresa nell'allegato B alla legge 96) che affianca ed integra la vigente normativa volta alla prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani ed alla protezione delle vittime.
Nel merito, il provvedimento interviene(articolo 2) sui delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione in schiavitù) e 601 (Tratta di persone).
Tali novelle – in accordo con le previsioni della direttiva (articolo 2) - mirano sia ad un rafforzamento dello strumento sanzionatorio sia ad impedire che specifiche manifestazioni dei reati in questione possano sfuggire alla repressione penale.
Il decreto legislativo (articolo 3) modifica altresì l'articolo 398 c.p.p.aggiungendo un nuovo comma che prevede che il giudice, su richiesta di parte, estende anche alle persone maggiorenni "in condizioni di particolare vulnerabilità" (desunte anche dal tipo di reato per cui si procede) le cautele previste dal comma 5-bis per l'incidente probatorio che coinvolga minori di età.
Di rilievo è infine la previsione di cui all'articolo 6 il quale integra la formulazione dell'art. 12 della legge sulla tratta (l. 228/2003) rispondendo a quanto stabilito dall'art. 17 della direttiva in ordine all'obbligo per gli Stati membri di garantire alle vittime della tratta accesso a sistemi di risarcimento a favore delle vittime di reati violenti.