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D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU 27 marzo 2014)

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Fonte immagine: www.difesa.it


Il decreto legislativo n. 46 del 2014 è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED)con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali:la direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), alla quale sono state apportate modifiche concernenti, tra l’altro, l’ambito di applicazione, i documenti di riferimento, i requisiti di controllo;la direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluniinquinanti originati dai grandi impianti di combustione; la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV); le direttive 78/176/CEE. 82/883/CEE e 92/112/CEE, relative all'industria del biossido di titanio.

Il provvedimento reca, fra le altre, disposizioni sanzionatorie. Si segnalano in proposito l'art. 7, co. 13, e l' art. 11.

Più nel dettaglio il comma 13 riscrive l’art. 29-quattuordecies del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) al fine di rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche.


L'art. 11, invece, modifica gli artt. 133,137, 256, 279 e 296 (che disciplinano le sanzioni in materia di scarichi idrici, gestione dei rifiuti ed emissioni nell’atmosfera) del codice dell'ambiente, al fine di escludere esplicitamente l'applicabilità delle sanzioni citate previste dalle discipline specifiche in relazione alle fattispecie contemplate dall’art. 29-quattuordecies.