Il decreto legislativo dà attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'art. 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017 (legge Orlando).
Più in generale il decreto amplia la procedibilità a querela di parte ai reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati per il valore privato dell'offesa o per il loro modesto valore offensivo.
Si introduce la procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni, ad eccezione del delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio.
Permane la procedibilità d'ufficio:
§ nel caso di persona offesa incapace per età o per infermità;
§qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p.,
§ o, nell'ipotesi di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla vittima sia di rilevante gravità.
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