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La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 4-bis 4-vices ter del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, ritenendo che le norme impugnate difettino manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto legge.