Dubbi di costituzionalità sulla qualificazione “sostanziale” delle norme penitenziarie (a proposito di art. 4-bis ord. penit. e legge “spazza-corrotti”)
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Ricevuto: 16 April 2019
| Accettato: 29 April 2019
| Pubblicato: 29 April 2019
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Riassunto
Con il presente contributo, l’autrice analizza l’ordinanza n. 1189/19 dd. 2 aprile 2019 (depositata l’8 aprile 2019), emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, con cui il Collegio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 6 lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “spazza-corrotti”), nella parte in cui non prevede un regime transitorio per le modifiche sfavorevoli apportate all’art. 4-bis O.P., che, pertanto, in ragione del principio tempus regit actum, trovano applicazione per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella legislativa. La decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia si unisce ad una serie di recentissime pronunce, che, sulla base di varie soluzioni applicative, hanno denunciato il contrasto della riforma ai principi costituzionali (e convenzionali) in materia penitenziaria.
Doubts of constitutionality as to whether the rules penitentiaries (about art. 4-bis ord. penit. and“sweepa-corrupt”)
With this paper, the author analyzes the ordinance n. 1189/19 (dated 2-8 April 2019), pronounced by the Venice Surveillance Court. The Court notes that the article 1, subparagraph 6, point b) is unlawful and contrary to the Constitution, because the reform not provides a transitional rules for facts committed before of the entry into force of Act 3/2019 (31 January 2019). The decision of the Venice Surveillance Court is one of the various judgment that recently have denounced the contrast of Act 3/2019 with constitutional (and conventional) principles in penitentiary matters.
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