La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 371-bis, co. 2, e dell’art. 372 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, co. 2, e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona: dell’art. 372 c.p., nella parte in cui non contiene una disposizione identica a quella dettata dal co. 2 dell’art. 371-bis c.p. o, in alternativa, dell’art. 371-bis, co. 2, c.p. nella parte in cui non si applica anche ai reati di cui all’art. 372 c.p. Il giudice a quo ha lamentato che, mentre il co. 2 dell’art. 371-bis c.p. dispone che, in caso di false dichiarazioni rese al pubblico ministero, il relativo procedimento penale rimane sospeso fino a quando non sia definito con sentenza di primo grado (oppure con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere) il procedimento nel quale le false dichiarazioni sono state rese, analoga previsione non è contemplata per l’ipotesi di imputazione di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Ad avviso del rimettente, tale disparità di trattamento risulterebbe del tutto ingiustificata. Vi sarebbe, infatti, una piena equiparabilità delle posizioni del testimone e del dichiarante al pubblico ministero, giacché in riferimento ad entrambi i soggetti è ravvisabile l’esigenza di evitare che la libertà di autodeterminazione della persona possa essere condizionata dal timore della sottoposizione a procedimento penale per le dichiarazioni rese. La Consulta ha rilevato che – a prescindere da ogni possibile rilievo nel merito – le questioni sono state formulate in modo ancipite. Il giudice a quo ha chiesto infatti al Giudice delle leggi, in forma alternativa, l’innesto sulla norma sostanziale che punisce la falsa testimonianza di una previsione omologa a quella dell’art. 371-bis, co. 2, c.p., oppure un intervento additivo su quest’ultima disposizione, inteso ad estenderne l’ambito applicativo anche alle dichiarazioni false rese dal testimone al giudice. Tale modalità di formulazione del petitum vale a rendere le questioni manifestamente inammissibili, poiché le due soluzioni vengono prospettate in rapporto di alternatività irrisoluta ed in assenza di un rapporto di subordinazione, ciò che devolverebbe alla Corte costituzionale l’impropria competenza di scegliere tra esse. A.C.