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Fondamento costituzionale delle nullità e consenso nei riti speciali

Ettore Crippa

Archivio Penale
© dell'autore 2018
Ricevuto: 07 June 2018 | Accettato: 21 June 2018 | Pubblicato: 26 June 2018


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Riassunto

Sin dagli albori del nuovo codice, la giurisprudenza, mercé un’interpretazione creativa, forzava l’imputato a scegliere tra l’accesso ai riti speciali e il rispetto della legalità processuale. Oggi, con la legge n. 103 del 2017, il criticabile assunto che attribuisce al consenso prestato ex art. 111, comma 5, Cost. un effetto sanante di talune fattispecie d’invalidità è cristallizzato, in materia di giudizio abbreviato, nel nuovo art. 438, comma 6 bis, c.p.p. La previsione, volta unicamente a soddisfare il forte bisogno di speditezza processuale, rischia di porsi in contrasto con il canone costituzionale della legalità processuale e con gli altri principi del giusto processo, non essendo idonea a scongiurare il rischio di manovre abusive da parte del pubblico ministero.

 

Since the enactment of the new Italian Code of Criminal Procedure, a creative interpretation of case law forced the defendant to choose between summary trials and the compliance of legal procedures. At present, pursuant to the reform Bill, 2017, number 103, the dictum – worthy of criticism –, which gives defendant’s consent under Article 111, paragraph 5, of Italian Constitution an effect remedying certain past invalidities, becomes a legal rule under the new Article 438, paragraph 6 bis, of Italian Code of Criminal Procedure. This provision – solely aimed at meeting a strong need for faster trial – threatens to undermine the legality principle in criminal proceeding, as well as other fair trial principles, because it is not suitable to establish proper legal safeguards against any potential abusive actions by the prosecutor.


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