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Future Perspectives of Corporate Criminal Liability in Italy in Light of Directive (EU) 2024/1760: The Value of Human Dignity within a Sustainable Economic Growth

Amalia Orsina

Archivio Penale
© dell'autore 2026
Ricevuto: 23 March 2026 | Accettato: 03 April 2026 | Pubblicato: 07 April 2026


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Riassunto

​This paper analyses the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Directive (EU) 2024/1760), as amended by Directive (EU) 2026/470, and the prospects for reform arising from it in relation to the corporate criminal liability regime currently in force in Italy. Specifically, I argue that the CSDDD should be implemented by introducing a risk-based offence, i.e. an offence of mere conduct where a corporate failure to exercise due diligence is punished (not the actual causation of a negative impact resulting from this failure). Given that the CSDDD requires a company to organise itself not to prevent the commission of offences within its own organisation but to address the negative impacts that may occur outside its perimeter, the company itself cannot legitimately be expected to prevent the offence from occurring, but it can reasonably be required to make a serious effort in terms of compliance in order to promote sustainability throughout its supply chain. At the same time I highlight the need, in implementing the CSDDD, to resolve some critical issues regarding both the clarity of the due diligence provisions and the enforceability of their observance.

Nel presente contributo si prende in esame la cd. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Direttiva (UE) 2024/1760), come modificata dalla Direttiva (UE) 2026/470, e si riflette sulle prospettive di riforma da essa derivanti con riferimento al regime di responsabilità penale degli enti vigente in Italia. In particolare si sostiene che si dovrebbe implementare la CSDDD introducendo un illecito di rischio al fine di punire la mancata adozione della due diligence da parte dell’impresa (non l’effettiva causazione di un impatto negativo come conseguenza di tale inadempimento). Nel merito la CSDDD richiede all'ente di organizzarsi non per impedire la commissione di reati all'interno della propria organizzazione bensì per fronteggiare il rischio di impatti negativi al di fuori del proprio perimetro; pertanto la pretesa che si può legittimamente rivolgere all'ente ha ad oggetto non la prevenzione del reato, bensì un serio sforzo di compliance al fine di promuovere la sostenibilità lungo la catena di fornitura. Inoltre nel contributo si riflette sulla circostanza che in sede di implemetazione nazionale si renderà necessario sanare alcune criticità che la CSDDD presenta sul piano della determinatezza del precetto nonché dell'esigibilità della sua osservanza.


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