Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Giudice dell’esecuzione/Estinzione del reato – Corte cost., n. 101 del 2019

Anna Maria Capitta

Corte cost

Con la ordinanza n. 101 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 676 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, nella parte in cui, secondo la comune e dominante interpretazione giurisprudenziale, prevede che la declaratoria di estinzione del reato ivi prevista è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (quali quelle indicate negli artt. 167 c.p. e 445, co. 2, c.p.p.) in cui, successivamente alla declaratoria predetta, sopravvenga il positivo accertamento dell’avvenuta commissione di reati nel periodo da parte dell’interessato.
La Consulta ha rilevato come l’ordinanza di rimessione mancasse di un’adeguata motivazione, risultando le questioni formulate in maniera ipotetica (ord. cost. n. 84 del 2016), confusa ed oscura (ex plurimis, ord. cost. n. 65 del 2018, n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015).
Inoltre, la Corte ha evidenziato come il giudice a quo abbia omesso di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale (ord. cost. n. 107 del 1998) e di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 17878), secondo cui, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di estinzione del reato ex art. 167 c.p., per il quale l’imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione cui è sottoposta in tali casi l’estinzione del reato è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all’art. 27, co. 2, Cost.
Infine, le questioni sollevate sono state ritenute dal Giudice delle leggi vieppiù oscure nella loro formulazione, giacché la disposizione censurata si limita ad attribuire al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna […] stabilendo altresì che [...] il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667, co. 4, c.p.p., mentre l’estinzione del reato predicata nell’ordinanza di rimessione discende dall’art. 167 c.p. (ord. cost. n. 434 del 1998).