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La Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 c.p.p. nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Con la sentenza n. 333 del 2009, la Corte costituzionale ha ritenuto che il mancato riconoscimento della possibilità di accedere al rito abbreviato, nel caso di contestazione dibattimentale “tardiva” del fatto diverso o del reato concorrente, si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., dichiarando, quindi, costituzionalmente illegittimi, in parte qua, gli artt. 516 e 517 c.p.p. La facoltà di richiedere il giudizio abbreviato viene estesa oggi anche al caso di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante.
Non è fondata, per converso, la seconda questione. Secondo la Consulta, sarebbe, infatti, illogico – e, comunque, non costituzionalmente necessario – che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali egli si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine.
A. C.