Con la sentenza n. 260 del 2020, depositata il 3 dicembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., sollevate – in riferimento agli artt. 3 e 111, co. 2, Cost. – dal G.u.p. del Tribunale ordinario della Spezia;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., sollevate – in riferimento agli artt. 3, 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, co. 1, Cost. – dalla Corte di assise di Napoli;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., nonché dell’art. 3, L. 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo), sollevate – in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2, e 111, co. 2, Cost. – dal G.u.p. del Tribunale ordinario di Piacenza;
4) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., sollevata – in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU – dalla Corte di assise di Napoli;
5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. n. 33 del 2019, sollevata – in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU – dal G.u.p. del Tribunale della Spezia.