Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Giudizio abbreviato: ulteriore riduzione della pena detentiva e possibile applicazione di pene sostitutive in sede esecutiva – Corte cost., n. 87 del 2026

Anna Maria Capitta

Corte cost.

Con la sentenza n. 87 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, co. 2-bis, e 676, co. 3-bis, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 1 e 3, 111 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 C.E.D.U., dal G.i.p. del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».
Le disposizioni censurate, introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedono la riduzione della pena di un sesto in sede esecutiva, in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato. Tuttavia, queste norme non conferiscono espressamente al giudice dell’esecuzione il potere di applicare una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva, quando, per effetto della riduzione, la pena risulti compresa entro i limiti per l’applicazione delle pene sostitutive. Tale lacuna normativa, secondo il rimettente, si poneva in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nonché con il principio di ragionevole durata del processo, riconosciuto a livello costituzionale e convenzionale.
La Consulta ha ritenuto non fondate le questioni, sul presupposto che sia possibile e doverosa una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina oggetto di censura che consenta al giudice dell’esecuzione di applicare la pena sostitutiva in una tale ipotesi, senza che risulti necessario per la Corte intervenire con una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Il Giudice delle leggi ha osservato che questa soluzione si pone in linea con l’intenzione del legislatore del 2022 di rivitalizzare le sanzioni alternative alla pena carceraria, «nella consapevolezza – da tempo ben chiara alla scienza penalistica – degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata che tendono a ostacolare, anziché a favorire, l’obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato» (Considerato in diritto, § 4.1.1.). La scelta del legislatore – ha sottolineato la Corte – è stata quella di affidare al giudice la valutazione se le pene sostitutive appaiano in concreto più idonee alla rieducazione del condannato, oltre che in grado di assicurare, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. In sede di valutazione, il giudice deve scegliere, tra le diverse pene sostitutive, quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale.
Infatti, ad avviso della Consulta, il disegno scaturente dalla riforma delle pene sostitutive «non trascura la necessaria tutela della società contro il pericolo di commissione di nuovi reati, ma mira a contemperare questo obiettivo […] con il principio del minimo sacrificio della libertà personale: principio, quest’ultimo, che impone tanto al legislatore, quanto al giudice della cognizione e poi al giudice di volta in volta competente per la fase esecutiva, di contenere le restrizioni del diritto alla libertà personale, definito ‘inviolabile’ dall’art. 13 Cost., nei soli limiti in cui esse risultino effettivamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, parimenti di rilievo costituzionale, tutelati dalle leggi penali» (Considerato in diritto, § 4.1.1.).
La Corte ha rilevato che le sanzioni sostitutive sono, in via generale, subordinate a limiti massimi di pena, declinati diversamente a seconda della tipologia di pena sostitutiva che viene in considerazione: il limite “finale” di quattro anni di reclusione spalanca la possibilità della sostituzione della pena con la detenzione domiciliare e la semilibertà; quello di tre anni, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità; quello di un anno, la possibilità di sostituzione con la pena pecuniaria. Ove, però – osserva la Corte – la determinazione “finale” della misura della pena debba essere effettuata, come nel caso in esame, non già dal giudice della cognizione, ma dal giudice dell’esecuzione e a questi fosse precluso di operare la sostituzione della pena, si profila un contrasto con i principi costituzionali evocati dal rimettente, per le medesime ragioni già enumerate – con riferimento ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale – nella sentenza costituzionale n. 208 del 2024. In particolare, nel richiamare il suo precedente del 2024, la Consulta vuole dare rilievo ai c.d. poteri impliciti del giudice dell’esecuzione. Vale infatti il principio generale secondo cui «al potere di intervenire sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano necessariamente tutti i poteri, ‘impliciti’, che derivano dalla nuova determinazione in base al sistema sanzionatorio nel suo complesso» (Considerato in diritto, § 4.2.4.). Questo criterio generale si può, anzi, si deve applicare anche al procedimento di cui all’art. 676, co. 3-bis, c.p.p., che è quello che attiene al caso di specie.
Una volta, dunque, che la pena venga rideterminata per effetto della riduzione di un sesto prevista in seguito alla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di rito abbreviato, sarebbe irragionevole e incompatibile con il principio della finalità rieducativa della pena non consentire al giudice dell’esecuzione di provvedere, anche in difetto di una espressa previsione legislativa, alla sostituzione della detenzione in carcere con una delle pene sostitutive, sempre che ne sussistano i presupposti.
Pertanto, in questa occasione, anziché dichiarare illegittime le disposizioni censurate secondo la soluzione adottata nella sentenza n. 208 del 2024, la Corte si è orientata verso una pronuncia interpretativa di rigetto, nei sensi di cui in motivazione, reputando possibile e in concreto praticabile una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina dei poteri del giudice dell’esecuzione oggetto delle questioni in esame.