Con la sentenza n. 66 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, co. 2, 24, 27, co. 3, 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 C.E.D.U., dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, nella parte in cui tale disposizione non prevede che «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».
La Consulta ha ritenuto di non condividere il presupposto interpretativo da cui muoveva il rimettente, secondo cui, allorché una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro chi si trovi in una condizione di grave infermità irreversibile ai sensi dell’art. 147, co. 1, n. 2), c.p., il tribunale di sorveglianza, nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, dovrebbe necessariamente fissare un termine, la cui scadenza provocherebbe l’inutile, quanto ciclica, rivalutazione della situazione del condannato.
Al riguardo, la Corte ha osservato che l’assunto del rimettente non tiene conto dell’orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale l’apposizione di un termine finale al differimento dell’esecuzione della pena, concesso ai sensi dell’art. 147, co. 1, n. 2), c.p., è legittima solo quando la durata del rinvio sia motivata anche in relazione alla verificata persistenza della situazione ostativa all’esecuzione della pena (Cass., Sez. I, 26 giugno 2001, Sabatelli, n. 25928, in Mass. Uff., n. 219588).
Nel rinviare l’esecuzione della pena il giudice può, dunque, dare conto della propria scelta di non fissare alcun termine per il differimento, qualora il condannato si trovi, in base alla documentazione clinica acquisita, in condizioni di grave infermità irreversibili e perciò di durata indeterminabile, ove in tal senso orienti il bilanciamento fra tutela della salute della persona, finalità rieducativa della detenzione ed esigenze di sicurezza della collettività (Considerato in diritto, § 7.1.). Riguardo a queste ultime, la Corte ha ricordato che l’assenza di pericolosità del condannato costituisce uno dei presupposti per la concessione del rinvio ai sensi del citato art. 147, co. 1, n. 2), c.p.
La Consulta ha altresì sottolineato la necessità che all’affermazione della irreversibilità della patologia, che potrebbe giustificare l’adozione di un provvedimento di differimento dell’esecuzione della pena senza indicazione di un termine finale, si giunga all’esito di rigorosi accertamenti clinici, tali da offrire, alla luce delle conoscenze scientifiche, una ragionevole base prognostica alle determinazioni del giudice.
Infine, la sentenza in esame ha precisato che il rinvio dell’esecuzione della pena che non indichi la durata del periodo di differimento resta, peraltro, revocabile allorché si accerti successivamente che quelle condizioni di infermità del condannato, dapprima reputate irreversibili, siano non di meno cessate, per miglioramento o per guarigione.
Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p., prospettate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento al principio di ragionevolezza, al diritto di difesa, alla finalità rieducativa della pena e alla ragionevole durata del processo di sorveglianza.









