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I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva

Caterina Iagnemma

Archivio Penale
© dell'autore 2022
Ricevuto: 21 April 2022 | Accettato: 26 April 2022 | Pubblicato: 27 April 2022


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Riassunto

La l. 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto nel Codice penale nuove fattispecie di reato contro il patrimonio culturale, senza offrire, peraltro, alcuna definizione dell’oggetto di tutela. Dall’analisi delle norme ivi contenute, emerge come la funzione promozionale che s’intende attribuire allo strumento penale circa la salvaguardia del patrimonio artistico sia tutta giocata sulla severità del trattamento sanzionatorio: nella convinzione che la minaccia della pena detentiva sia una componente irrinunciabile per garantire una tutela adeguata degli oggetti con valore culturale. Siffatta finalità non sembra conseguibile, tuttavia, attraverso il ricorso enfatico al diritto penale retributivo. L’impedire certi eventi lesivi non dipende, infatti, dal carattere esemplare della condanna applicata dopo il verificarsi degli stessi, ma dalla capacità di adottare filtri efficaci nei confronti di condotte pericolose rispetto al bene tutelato. Senza che si possa trascurare, peraltro, la necessità che la legge penale venga rispettata in ragione di un’adesione alle istanze di tutela del patrimonio artistico.

Onde predisporre una più efficace strategia preventiva quanto alle offese contro il patrimonio artistico, si potrebbero trarre utili spunti di riflessione dalla teoria dei beni comuni: in ragione del carattere diffuso che li qualifica, tali interessi manifestano, infatti, le stesse esigenze di tutela che valgono per i beni culturali.


The new crimes against cultural heritage. The short-sighted persistence of a criminal policy reduced to punitive deterrence


New types of offenses against cultural heritage have been included in the Italian criminal code by Law no. 22 of 9 March 2022, without any definition about the main object. From the analysis of these crimes, it emerges that the promotional function performed by the Criminal law in this field is based on the severity of sanctions. In establishing this, the legislator starts from a mistaken belief according to which the threat of imprisonment is indispensable to guarantee effective protection of the cultural heritage. However, this aim does not seem achievable through emphatic recourse to the criminal law. Preventing certain facts does not depend on the exemplary nature of the punishment but on the ability to adopt effective filters concerning dangerous conduct.

To prepare an effective preventive strategy for offenses against the cultural heritage, the theory of commons offers food for thought on the prevention: having a widespread character, commons have the same protection requirements as cultural heritage.


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