I paradigmi normativi della contiguità mafiosa
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Ricevuto: 14 September 2017
| Accettato: 25 September 2017
| Pubblicato: 25 September 2017
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Riassunto
L’ampiezza e le dimensioni del fenomeno mafioso non consentono alla fattispecie associativa di ricondurre, all’interno dei suoi confini, tutti i contributi apportati all’organizzazione criminale dall’extraneus, realizzati con l’obiettivo di agevolare il sodalizio o utilizzando il c.d. metodo mafioso. Le “criticità” evidenziate con il ricorso sistematico al concorso esterno ci indirizzano verso differenti scelte di politica criminale, che potrebbero non essere necessariamente collegate a nuovi interventi legislativi. La circostanza aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203/1991 permetterebbe, infatti, di tipizzare normativamente il disvalore dei contributi del contiguo in modo autonomo, senza dover ricorrere alle incerte applicazioni dei paradigmi della compartecipazione criminosa.
The scope and the dimension of the “maphia” phenomenon do not allow the membership type of offence to include into its bounds all the contributions given to the criminal organization by the “extraneus” in order to facilitate the criminal partnership or adopting the c.d. “maphia method”. The “critical issues” on this matter underlined by the regular recourse to the “external complicity” paradigm lead us towards different criminal political choices, not necessarily introducing new legal reforms. Using the aggravating circumstance provided for in article 7 of the 203/1991 L. we could better regulate the “non-value” of the “extraneus” contributions as an autonomous type of offence, avoiding any reference to uncertain applications of the “external complicity” paradigm.
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