I risvolti penalistici degli artt. 53 e 54 d.lgs. n. 165/2001: incompatibilità, conflitto di interessi e atto contrario ai doveri di ufficio nella vicenda dell’urbanistica milanese
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Ricevuto: 26 May 2026
| Accettato: 24 June 2026
| Pubblicato: 25 June 2026
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Riassunto
Il contributo, muovendo da una recente vicenda giudiziaria che ha interessato anche le cronache, esamina il rapporto tra il divieto di conflitto di interessi – come declinato dagli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 165/2001 e dalla normativa di secondo livello – e la tutela penale dell’imparzialità della pubblica amministrazione, oggi orfana della fattispecie di abuso di ufficio. Ci si propone di evidenziare la natura intrinsecamente anticipata e “pericolosa” del divieto di conflitto di interessi, mostrando come la sua violazione non possa coincidere con l’atto contrario ai doveri dell’ufficio rilevante ai sensi dell’art. 319 c.p., né valere a fondare, di per sé, la prova dell’accordo corruttivo. Si mette così in guardia dal rischio di un ra- gionamento presuntivo e circolare che trasformi l’illegittimità amministrativa in responsabilità penale, auspicando un più rigoroso coordinamento tra diritto amministrativo e diritto penale secondo i canoni di sussidiarietà, frammentarietà e offensività.
Taking the Milan urban-planning affair as its starting point, this paper examines the relationship between the prohibition of conflicts of interest – as set out in Articles 53 and 54 of Legislative Decree No. 165/2001 and in subordinate sources – and the criminal protection of the impartiality of public administration, now deprived of the offence of abuse of office. The paper aims at highlighting the inherently pre-emptive and “dangerous” nature of the conflict-of-interest prohibition, showing that its breach can neither coincide with the act contrary to official duties relevant under Article 319 of the Criminal Code, nor, in itself, establish proof of a corruption agreement. The paper thus warns against the risk of circular and presumptive reasoning that would turn administrative illegitimacy into criminal liability, calling for a more rigorous coordination between administrative and criminal law in accordance with the principle of subsidiarity, harm principle, and also with the principle that criminal law must, by necessity, remain fragmentary in nature.
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