Il controllo giudiziario: un (in)utile strumento di bonifica
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Ricevuto: 24 June 2021
| Accettato: 28 June 2021
| Pubblicato: 30 June 2021
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Riassunto
L’istituto del controllo giudiziario volontario si colloca tra le misure di prevenzione patrimoniali ed è finalizzato al recupero dell’impresa raggiunta da una informazione interdittiva antimafia del Prefetto. Nonostante tale istituto costituisca manifestazione dell’idea di prevenzione dei reati mediante organizzazione, la sua funzione di bonifica sembra mal conciliarsi con il dato letterale dell’art. 34-bis del d.lgs 159/2011. La decisione del Consiglio di stato esaminata nel presente lavoro è espressione di un orientamento che relega l’istituto del controllo giudiziario a mero strumento giuridico provvisorio, senza alcuna pretesa bonificatrice. In tale prospettiva, l’imprenditore non potrebbe utilizzare lo strumento del controllo giudiziario per tirarsi fuori da “limbo” dell’interdizione, rimanendo esposto alle mareggiate della discrezionalità prefettizia.
The judicial control: an unuseful bonification instrument
The institute of the voluntary judicial control is a patrimonial prevention measure. It is used to clean up a business that is hit by a Prefect’s debarment. Despite of its cleaning function, the text of the article 34-bis of the legislative decree n. 159/2011 seems to indicate a different meaning. The judgement announced by italian Council of state, covered by this article, considers the judicial control measure like a temporary measure that is not suitable to clean up the business. In this view, the entrepreneur can’t use this measure to get himself free from the Prefect’s debarment.
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