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Il “d.d.l. Bonafede”: riformulata (timidamente) la durata delle indagini

Guilio Garuti

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 02 November 2020 | Accettato: 05 November 2020 | Pubblicato: 06 November 2020


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Riassunto

Con l’obiettivo di rendere il processo penale più veloce ed efficiente, il “d.d.l. Bonafede” propone una serie di modifiche per far fronte alle criticità che, da tempo, contraddistinguono la fase investigativa. In particolare, si prevede un ridimensionamento dei tempi delle indagini preliminari, la creazione di una discovery coatta del materiale investigativo, il riconoscimento – in capo al difensore dell’indagato e della persona offesa – di un potere di impulso nei confronti del pubblico ministero nonché l’introduzione di un meccanismo di verifica giudiziale della tempestività dell’iscrizione della notitia criminis. Tuttavia, nessuna delle modifiche proposte coglie nel segno, suscitando dubbi sul piano vuoi sistematico vuoi applicativo.


The “d.d.l. Bonafede”: (slightly) amended maximum time limits of preliminary investigations


With the aim of increasing efficiency and speeding up criminal trials, the “d.d.l. Bonafede” proposes a number of amendments in order to deal with the issues characterizing preliminary investigations. In particular, the reform plans to shorten time limits of preliminary investigations, to introduce a forced discovery of gathered material, to award the lawyers of both the accused and the victim a power to stimulate the Public Prosecutor, as well as to establish a judicial control of the immediate entering of the notitia criminis. However, none of the proposed amendments seem to work, raising a series of systematic and practical doubts.


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