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Il decreto-legge n. 2 del 2023 recante misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale: profili penali sostanziali e processuali

Il decreto- legge n. 2 del 2023 reca una serie di misure volte a garantire alle produzioni industriali considerate di interesse strategico un quadro di possibili interventi finalizzati a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi e coerenti con la speciale importanza di tali produzioni in relazione all’interesse pubblico nazionale.
Fra le disposizioni di particolare interesse si segnala in primo luogo l'articolo 5, il quale apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
La disposizione amplia la casistica di condizioni per le quali, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15 d.lgs 231/2001). È ampliata inoltre la casistica di condizioni per le quali, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 17 d.lgs 231/2001). È previsto che la nomina del commissario di cui all’articolo 15 del d.lgs 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell’applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. Infine, è previsto che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle disp.att. c.p.p..

Di rilievo sono poi le previsioni dell'articolo 6 che integra l’articolo 104-bis delle disp. att. c.p.p., introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

L'articolo 7 infine interviene in materia di responsabilità penale prevedendo che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell’attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.