Il diritto alla permanenza all’aria aperta per il detenuto sottoposto al regime detentivo speciale: un’evasione dalla legalità
Archivio Penale
pp. 371-380
DOI 10.12871/978886741817623
| © Pisa University Press 2017
Pubblicato: 20 May 2017
L'intero articolo è disponibile per gli abbonati
Riassunto
L’ordinanza in commento ribadisce che i diritti fondamentali, riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, possono essere limitati legittimamente a fronte della salvaguardia delle esigenze preventive di massima rilevanza, sottese al regime detentivo differenziato disciplinato dall’art. 41-bis della legge di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Tuttavia, tale regime non può risolversi in una compressione delle facoltà inerenti ad un diritto fondamentale, come il diritto all’aria aperta, eccedente la misura minima necessaria al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza, e non può comportare la pratica vanificazione del diritto inciso.
Percorso di valutazione
Peer reviewed. Certificazione della qualità