Il diritto dell’imputato detenuto al colloquio col difensore
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Ricevuto: 03 December 2024
| Accettato: 05 December 2024
| Pubblicato: 17 December 2024
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Riassunto
Il codice di procedura penale del 1930 non consentiva all’imputato detenuto di conferire liberamente e segretamente con il proprio difensore prima di ogni interrogatorio; tale sistema era criticato dal prof. Conso, che lo ritenava non conforme a Costituzione. Il nuovo codice di rito ha invece riconosciuto al difensore il diritto di conferire con il proprio assistito “prima” dell’interrogatorio, così da rendere effettivo il diritto di difesa; solo in via di eccezione, l’esercizio di tale diritto può essere differito dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. Il presente contributo analizza i presupposti, in presenza dei quali l’autorità giudiziaria può differire il colloquio tra imputato in vinculis e difensore, e individua le conseguenze per il caso di decreto di differimento emesso in difetto dei presupposti medesimi.
The right of the detained accused at the interview with the defender.
The 1930 criminal procedure code did not allow to the detained defendant to confer freely and secretly with his lawyer before examination; this system was criticized by the prof. Conso, who considered it not compliant with the Constitution. The new criminal code has recognized to the defender the right to confer with his client "before" the examination, to esame the defense right; only exceptionally, this exercise can be deferred by the prosecutor or the first judge. This contribution analyzes the conditions, by which the judicial authority can defer the conversation between the accused in vinculis and the lawyer; and it identifies the consequences in case of a deferral decree issued without the same conditions.
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