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Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una garanzia controversa

Pier Paolo Paulesu

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 10 April 2020 | Accettato: 17 April 2020 | Pubblicato: 19 April 2020


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Riassunto

Se l’appello viene proposto dal solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie e quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave. E non gli è neppure consentito prosciogliere per una causa meno favorevole rispetto a quella enunciata nella sentenza appellata, né tantomeno revocare benefici (residua comunque la possibilità di dare al fatto una definizione giuridica più grave). Il contributo analizza i principali aspetti problematici sottesi a questa tradizionale ma discussa garanzia, soffermandosi, in particolare, sulle ragioni che la rendono compatibile con l’attuale struttura cognitiva del giudizio d’appello.


The prohibition of reformatio in peius: side notes on a controversial guarantee


In case where the appellant is only the accused, the judge shall neither impose a more serious penalty in term of type, lenght or amount, nor apply a new or more serious security measure, nor dismiss the accused for a less favourable reason than that referred to in the appealed judgment nor revoke any benefits (however, the judge can assign a more serious legal definition to the criminal act). The paper analyzes this traditional but controversial guarantee in relation to the current appeal structure.

 


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