Il giudice dinanzi alla prova scientifica (II) – un’esemplificazione pratica
Archivio Penale
© dell'autore 2022
Ricevuto: 28 June 2022
| Accettato: 01 July 2022
| Pubblicato: 04 July 2022
L’intero articolo è disponibile
Riassunto
La pronuncia annotata si inserisce in quel filone giurisprudenziale che, a partire dall’inizio del XXI secolo, ha ridefinito e va ridefinendo il rapporto tra il giurista (in particolare, il giudice) e la scienza, in Italia. Negli anni, con il contributo della dottrina, la giurisprudenza ha elaborato ed è andata arricchendo un impianto teorico-pratico alla luce del quale approcciare la prova specialistica. Secondo questo schema, soltanto se l’autorità giudiziaria affronta determinate questioni argomentative e le risolve sulla scorta delle risultanze probatorie emergenti nel caso concreto, è possibile affermare che «il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo».
The decision under comment is part of a jurisprudential trend (rectius a case law) which, starting from the beginning of the XXI century, has redefined and is actually redefining the relationship between the jurist (in particular, the judge) and science, in Italy. Over the years, with the support of the doctrine, the jurisprudence has elaborated a theoretical-practical framework for approaching specialized evidence. According to this scheme, only if the judge faces and resolves certain argumentative questions on the basis of the evidence emerging in the concrete case, it is possible to affirm – as the Court of cassation affirms – that «the judge is actually, in the highest sense, peritus peritorum: guardian and guarantor of the scientificity of the factual knowledge expressed by trial».
Percorso di valutazione
Peer reviewed. Certificazione della qualità