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Il luogo delle impugnazioni cautelari di legittimità: la stretta delle Sezioni unite

Alessandro Gerardi

Archivio Penale
© dell'autore 2021
Ricevuto: 05 April 2021 | Accettato: 20 April 2021 | Pubblicato: 22 April 2021


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Riassunto

Con la decisione in commento le Sezioni unite pongono un freno alla querelle circa la corretta identificazione del luogo di proposizione del ricorso cautelare per cassazione, prediligendo l’interpretazione letterale dell’art. 311 c.p.p. ed accollando alla parte impugnante il rischio di una pronuncia di inammissibilità per tardività ogni qualvolta l’impugnazione venga proposta in una cancelleria territorialmente diversa da quella del giudice a quo. 

L’autore affronterà le tematiche proposte mediante un costante raffronto col diritto di difesa costituzionalmente detto non abbandonando, in chiave di applicabilità concreta, i profili pratici che ne derivano, attesi anche i risvolti derivanti dal momento storico che caratterizza la decisione.


The place of legality appeals of precautionary measures: the solution of the Supreme Council


By means of the decision in question, the United Sections of the Supreme Court settled the dispute over the correct identification of the filing place of the interim appeal, preferring the literal interpretation of art. 311 c.p.p. and imposing on the contesting party the risk of a ruling of inadmissibility due to delay each time the appeal is proposed in a registry that is territorially different from that of the referring court.

The author will address the proposed issues through a constant comparison with the constitutional right of defense, not abandoning, in terms of practical applicability, the practical profiles that derive from it, attending also the implications deriving from the historical moment that characterizes the decision.

 


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