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Il nuovo d.d.l. sul femminicidio e il contrasto alla violenza contro le donne

L'AS 1433, di iniziativa governativa, è stato presentato al Senato lo scorso 31 marzo. Nel merito il provvedimento, che consta di otto articoli, fra le altre misure:

- introduce nel codice penale il nuovo delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.);

- prevede nuove circostanze aggravanti per i reati di maltrattamenti, lesioni personali, mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione o sfregio permanente del volto, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza, violenza sessuale, atti persecutori e revenge porn, che ricorrono laddove il fatto integrante reato venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p.;

- amplia il catalogo dei diritti della persona offesa, prevedendo che, quando si procede per un reato di violenza contro le donne, questa debba essere avvisata del deposito della richiesta di patteggiamento e della possibilità di interloquire sulla stessa con memorie e deduzioni, nonché della possibilità di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM;

- dispone che, negli stessi casi sopra indicati, la richiesta di patteggiamento debba essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o in sua mancanza a quest’ultima, con facoltà per la stessa di essere sentita in udienza e di presentare memorie e deduzioni scritte, su cui il giudice deve prendere posizione;

- amplia le ipotesi in cui è prevista la comunicazione alla persona offesa (o ai suoi prossimi congiunti, in caso di decesso della prima) dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza detentiva nei confronti dell’imputato, nonché di modifica o revoca delle misure cautelari;

- introduce l’obbligo anche per la magistratura di sorveglianza di dare comunicazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta (o ai suoi prossimi congiunti, in caso di decesso della prima) dei provvedimenti che abbiano concesso misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi al condannato o all’internato che comportino la sua uscita dall’istituto ove si trova;

- prevede che, nei casi di reati di violenza contro le donne e femminicidio, il PM provveda personalmente all’audizione della persona offesa quando questa ha presentato motivata e tempestiva richiesta in tal senso;

- aggiorna il catalogo dei reati per i quali il Procuratore della Repubblica può revocare l’assegnazione del procedimento al singolo PM se questi non osserva l’obbligo di assunzione della persona offesa entro 3 gg. o non provvede personalmente all’audizione della stessa qualora richiesto;

-reca specifiche norme sulla formazione dei magistrati.