La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, co. 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, nella parte in cui, nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, tale disposizione non prevede la revoca dell’ordinanza di sospensione disposta per l’infermità di mente del proposto, qualora si accerti che l’incapacità della persona è irreversibile. Nella sentenza qui pubblicata, la Consulta ha rilevato che l’irreversibile incapacità del proposto non costituisce un ostacolo alla definizione del procedimento relativo alla misura patrimoniale. Dunque, ha ritenuto errata la ricostruzione del giudice rimettente, là dove questi ha affermato che la possibilità di una tale definizione sia preclusa dalla normativa vigente. L’errore del rimettente è consistito nella supposta equiparazione tra misura di prevenzione personale e misura di prevenzione reale per quanto concerne l’applicabilità degli artt. 70 e ss. c.p.p., in relazione alla sospensione del procedimento per l’incapacità del proposto. Sul punto, la Corte ha ricordato, anzitutto, che il procedimento di prevenzione è governato dalla normativa relativa all’applicazione delle misure di sicurezza, in quanto applicabile (art. 678 c.p.p., che rinvia all’art. 666 c.p.p.), e che quest’ultima esclude che l’incapacità della persona comporti la sospensione del procedimento, imponendo, al contrario, che esso prosegua anche nei confronti del tutore o del curatore. Compito dell’interprete è decidere se questa normativa sia o no compatibile con la natura e la struttura del procedimento di prevenzione. In caso di incompatibilità troverebbero spazio gli artt. 70 e ss. c.p.p. Con riferimento al procedimento relativo alle misure di prevenzione patrimoniali – nella specie, confisca dei beni sequestrati – il Giudice delle leggi ha chiarito che si può prescindere dalla partecipazione personale del preposto, essendo l’esercizio del diritto di difesa legittimamente garantito da parte del tutore o del curatore: ciò in linea con la natura di actio in rem che la giurisprudenza della C.e.d.u. attribuisce al procedimento di confisca (da ultimo, sent. 12 agosto 2015, Gogitidze c. Georgia). Pertanto, con riguardo all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, l’art. 666, co. 8, c.p.p. – secondo la Corte – si rivela compatibile con la struttura del procedimento e va applicato anche nei casi di incapacità del proposto, rimanendo inoperanti gli artt. 70 e ss. c.p.p. In definitiva, le questioni sono state dichiarate non fondate perché è errato ritenere che gli artt. 70 e e ss. c.p.p. siano applicabili al procedimento di prevenzione patrimoniale, in luogo dell’art. 666, co. 8, c.p.p., e che solo attraverso una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 72, co. 2, c.p.p. possa conseguirsi l’effetto di proseguire nel giudizio relativo alla confisca. A. Capitta