Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Incapacità dell'imputato - Corte cost., (ord.) n. 4 del 2016

Corte-Costituzionale.jpg

 

Fonte immagine: www.cortecostituzionale.it


La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate con la medesima ordinanza dal Tribunale ordinario di Cagliari: la prima, dell'art. 159, co. 1, c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, co. 2, 111, co. 1, e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui tale disposizione prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'incapacità di partecipare coscientemente al procedimento dell'imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti; la seconda, dell'art. 150 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 1, Cost., nella parte in cui tale disposizione non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato.


La Consulta ha rilevato come l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Cagliari, prima sezione penale, prospetti il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività. Le due questioni, infatti, non sono poste in via subordinata e porterebbero a risultati diversi, in quanto l'una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l'incapacità dell'imputato di parteciparvi, l'altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. Dunque – come osserva la Corte – le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 c.p., mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l'incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p. In ogni caso, indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, co. 1, c.p. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile», e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili (ex multis, ord. n. 129 del 2015).


                                                                                              A.C.