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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per sopravvenuta mancanza di oggetto, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 71 c.p.p. e dell’art. 159, co. 1, c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, co. 2, e 111 Cost., nella parte in cui tali disposizioni prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione». Già con la sentenza n. 45 del 2015, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 159, co. 1, c.p., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.