Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell’esecuzione che si è già pronunciato sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 669 c.p.p. – Corte cost., n. 27 del 2026

Anna Maria Capitta

Corte cost.

Con la sentenza n. 27 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, co. 1, e 111, co. 2, Cost., degli artt. 34, co. 1, e 623, co. 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice.
La Consulta, dopo aver ribadito che l’art. 34, co. 1, c.p.p. mira ad assicurare la tutela del principio fondamentale dell’imparzialità-terzietà del giudice, ha richiamato due precedenti sentenze costituzionali, nelle quali si è ritenuto che l’accertamento demandato al giudice dell’esecuzione – nelle fattispecie ivi prese in considerazione – avesse caratteristiche «eccezionali», integrando un frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale (sent. cost. n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022). Ad avviso della Corte, nel caso in esame il problema si pone perché, ai sensi dell’art. 666, co. 6, c.p.p., il tipico provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di esecuzione è l’ordinanza. Ma, ove l’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione abbia a oggetto un’ordinanza, l’art. 623, co. 1, lett. a), c.p.p. non prescrive, come la successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, che il giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato. Ora, anche nell’ambito del procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio che il giudice sia esposto alla “forza della prevenzione”, allorquando sia chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione. Pertanto, secondo la Corte, nella verifica della ragionevolezza di un simile regime differenziato, non possono non essere considerate le eccezionali caratteristiche dell’intervento del giudice dell’esecuzione nell’accertamento della eventuale violazione del divieto di bis in idem.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass. pen., Sez. un., 28 settembre 2005, P.G. in proc. Donati, n. 34655, in Mass. Uff., n. 231799), la Consulta ha precisato che, nel decidere sull’istanza di revoca ai sensi dell’art. 669 c.p.p., il giudice dell’esecuzione non può limitarsi alla verifica dell’idem legale, essendo tenuto a confrontare tutti gli elementi costitutivi del reato, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Secondo il Giudice delle leggi, tale accertamento, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede «valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato […] delle pronunce di condanna delle quali si discute e attingono il livello della cognizione, poiché non si tratta di un’operazione da compiere alla stregua di criteri puramente oggettivi, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che, seppur ai soli fini del rispetto del ne bis in idem, non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio» (Considerato in diritto, punto 9).
Pertanto, la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione, integrando un frammento di cognizione inserito nella fase esecutiva penale, presenta tutte le caratteristiche del “giudizio”, così come delineate dalla giurisprudenza costituzionale, che ritiene pregiudicante ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale implichi una valutazione sul merito dell’accusa (v. sent. cost. n. 224 del 2001). Sicché – ha concluso la Corte – la valutazione complessiva del fatto illecito che il suddetto giudice è tenuto a compiere per verificare se sia stato violato il divieto di bis in idem è idonea a integrare il secondo termine della relazione di incompatibilità, espressivo della sede “pregiudicata” dall’effetto di “condizionamento” scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda (sent. cost. n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022). Di conseguenza, la Consulta ha ritenuto che le norme censurate confliggano con entrambi i parametri evocati dal rimettente (artt. 3, co. 1, e 111, co. 2, Cost.).